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Trento, 3 gennaio 2011
(inizio dell’Anno europeo del Volontariato)
disegno di legge
“Modificazioni della legge provinciale
13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e
riconoscimento del volontariato sociale)”

Relazione

“Dedicato a tutte le cittadine ed a tutti i cittadini che nel corso degli anni, grazie alla loro attività gratuita, hanno contribuito a salvaguardare il patrimonio ambientale e culturale del Trentino, in occasione dell’inizio dell’Anno europeo del Volontariato”

Con la Decisione del Consiglio 2010/37/CE, del 27 novembre 2009, relativa all’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011), facendo propri il parere del Comitato economico e sociale del 2006 e la dichiarazione del Parlamento europeo del 2008, l’Unione Europea ha proclamato il 2011 Anno europeo delle attività di volontariato (Attività di volontariato: tutti i tipi di attività di volontariato, formali, non formali o informali, intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione di una persona e senza scopo di lucro) che promuovono la cittadinanza attiva. Il volontariato è uno degli elementi centrali della cittadinanza attiva; la cittadinanza attiva rafforza la coesione sociale e sviluppa la democrazia. Il 2011 coincide inoltre con il decimo anniversario dell’Anno internazionale dei volontari delle Nazioni Unite (2001). L’obiettivo generale dell’Anno europeo è migliorare la visibilità delle attività di volontariato nell’Unione europea (UE) e accrescere le opportunità per la società civile di parteciparvi. A tale scopo, l’Anno europeo offre sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali per lo scambio di esperienze e di buone pratiche. In particolare, l’Anno europeo mira a: creare condizioni favorevoli al volontariato; fornire agli organizzatori gli strumenti per migliorare la qualità delle attività di volontariato; migliorare il riconoscimento delle attività di volontariato; sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza del volontariato. Per conseguire tali obiettivi, l’Anno europeo sostiene iniziative organizzate ai livelli comunitario, nazionale, regionale e locale, fra cui: scambi di esperienze e di buone pratiche; realizzazione di studi e di lavori di ricerca e diffusione dei relativi risultati; conferenze ed eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica; iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell’Anno europeo; campagne d’informazione e di promozione.

L’articolo 118 della Costituzione afferma che “Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Questo importante riconoscimento è la chiara dimostrazione dell’importanza della partecipazione dei cittadini alla crescita della società civile e delle comunità locali.

La necessità di favorire l’iniziativa e la partecipazione dei cittadini, in forma singola od associata,è ribadita in numerosi altri documenti di grande rilievo, da Agenda 21 alla Convenzione di Aarhus, in diverse direttive europee – come quella relativa al diritto all’informazione ambientale, ad esempio – ed a numerose leggi regionali, fino agli statuti di molti Comuni.

Tra le numerose attività che caratterizzano il volontariato sociale, in Trentino occupano uno spazio di rilievo quelle svolte con grande partecipazione e notevoli risultati dalle associazioni senza scopo di lucro che hanno come obiettivo prioritario quello di promuovere lo studio, la conoscenza, la salvaguardia e la promozione del patrimonio ambientale e culturale.

Si tratta nella maggior parte dei casi di realtà associative basate esclusivamente sull’attività non remunerata di volontari e che svolgono funzioni essenziali alla crescita della società locale, nonché all’acquisizione da parte della medesima di informazioni e studi che riguardano i beni culturali e naturali. Faremo torto ad alcune associazioni se facessimo degli esempi, poiché in ogni caso sarebbe impossibile riconoscere tutti i meriti acquisiti sul campo da queste associazioni nell’arco temporale degli ultimi decenni.

Basti pensare a quanto è stato fatto per la conoscenza e la divulgazione di beni ambientali come le grotte ed i ghiacciai, alla salvaguardia di chiese e castelli, alla tutela degli animali d’affezione o selvatici, alla promozione dell’arte, alla riproposizione di colture od allevamenti tipici, tradizionali o in via di scomparsa, eccetera.

All’epoca dell’approvazione della legge provinciale per la “promozione e valorizzazione del volontariato” – la L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 – questa “classe” di associazioni non trovarono momentaneo inserimento nella norma, probabilmente per il fatto che altre norme o regolamenti si occupavano del loro funzionamento ovvero del finanziamento delle loro attività.

La situazione attuale si presenta in termini differenti. Infatti, a fronte di una accresciuta e sempre più qualificata attività svolta dalle organizzazioni di volontariato che si occupano di salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale sono venute progressivamente a mancare da parte della Provincia dei sostegni coerentemente mirati a favorire quella che è appunto una chiara funzione riconosciuta dalla Carta Costituzionale. A prescindere dal fatto che comunque queste organizzazioni possono operare basandosi sulle sole ed uniche forze derivanti dall’attività gratuita dei propri iscritti o simpatizzanti, nonché da quote sociali od altre piccole entrate (contributi da Comuni, da istituti di credito locale, fondazioni, donazioni, eccetera), è evidente che alcune forme di sostegno delle loro attività garantite dalla Provincia potrebbero ulteriormente innalzare, dal punto di vista qualitativo, le loro iniziative e le loro proposte che sono, lo ripetiamo, funzionali ad un miglioramento del rapporto tra istituzioni e cittadini. Inoltre, quanto più il ruolo delle associazioni operanti in questi settori può essere esercitato nell’ambito della proposta progettuale – che per ovvi motivi necessita di adeguate risorse economiche oltreché di persone dedicate – tanto meno si avrà luogo a forme di contenzioso alle quali talvolta le stesse associazioni ricorrono quale “soluzione estrema” al fatto di non essere state sufficientemente coinvolte nei processi decisionali e di non essere state adeguatamente messe in condizione di poter concorrere con idee e progetti qualificati. Va infine rilevato come spesso l’assunzione diretta di costi, anche per le spese di assicurazione o per gli oneri sociali di persone impegnate in progetti di salvaguardia e divulgazione ambientale, grava direttamente sui già magri bilanci di queste associazioni, limitandone ulteriormente il campo d’azione. Si tratta di costi che nel caso di associazioni di volontariato impegnate in altri settori vengono almeno in parte, giustamente, coperti dal contributo pubblico sulla base della legge vigente.

Con il presente disegno di legge, che ripropone quanto già affermato nel disegno di legge n. 130 del 4 ottobre 2005, si intende pertanto ricondurre nel corretto ed evidente ambito del volontariato sociale - e degli obblighi e benefici che dal riconoscimento di questo status deriva - anche le associazioni operanti nel campo del volontariato impegnato a diffondere il rispetto dei valori e della cultura ambientale. Può essere considerato parte di una proposta di legge più ampia, che si completerà con un altro disegno di legge, riguardante la sorveglianza ambientale che, sul modello delle guardie ecologiche volontarie presenti da molti anni in quasi tutte le regioni italiane estende l’attività delle organizzazioni di volontariato anche a questa ulteriore ed importante attività sociale.

L’articolo 1, sopprimendo la parola “sociale” all’interno della L.P. n. 8/92 amplia di fatto lo spettro delle organizzazioni di volontariato che possono beneficiare delle disposizioni della legge.

All’articolo 2 viene ridefinito il comma 1 dell’articolo 1 della L.P. n. 8/92, affermando che tra le organizzazioni di volontariato vi sono anche quelle che, accomunate dagli stessi fini con le altre, si occupano di “salvaguardare l’ambiente e il territorio, per diffondere il rispetto dei valori e della cultura ambientale e per prevenire danni al patrimonio culturale e ambientale”.

Con l’articolo 3 si formula nuovamente il comma 3 dell’articolo 2 della L.P. n. 8/92, includendo le organizzazioni di volontariato il cui fine sia la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

L’articolo successivo ridefinisce l’albo provinciale delle organizzazioni di volontariato previsto dalla legge vigente, prevedendo 3 sezioni, di cui una dedicata ad ospitare le organizzazioni che perseguono fini di promozione e tutela del patrimonio culturale e ambientale.

L’articolo 5 ridefinisce in conclusione la commissione provinciale per il volontariato.

Cons. prov. Roberto Bombarda

 


Disegno di legge

INDICE

Art. 1 - Modificazioni del titolo e degli articoli 1, 7 e 9 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale)
Art. 2 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 8 del 1992
Art. 3 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 1992
Art. 4 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 1992
Art. 5 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 1992

Art. 1
Modificazioni del titolo e
degli articoli 1, 7 e 9 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento
del volontariato sociale)

1.         Nel titolo, nel comma 3 dell'articolo 1, nel comma 5 dell'articolo 7 e nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, è soppressa la parola "sociale".

Art. 2
Modificazione dell'articolo 1
della legge provinciale n. 8
del 1992

1.         Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 8 del 1992 è sostituito dal seguente:
"1.       La Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato, che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e d'impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, per salvaguardare l’ambiente e il territorio, per diffondere il rispetto dei valori e della cultura ambientale e per prevenire danni al patrimonio culturale e ambientale.”

Art. 3
Modificazione dell'articolo 2
della legge provinciale n. 8
del 1992

1.         Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 1992 è sostituito dal seguente:
"3.       Le organizzazioni di volontariato sono organismi liberamente costituiti, dotati o meno di personalità giuridica, che perseguono in modo continuativo - tramite l'apporto lavorativo personale degli aderenti, prestato a servizio della comunità - fini di solidarietà, di promozione umana e sociale, di progresso civile, di tutela del patrimonio culturale e ambientale, e i cui ordinamenti interni o statuti prevedono espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro, anche indiretto."

Art. 4
Modificazione dell'articolo 3
della legge provinciale n. 8
del 1992

1.         Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 1992 è sostituito dal seguente:
"1.       La Provincia istituisce e tiene aggiornato l'albo delle organizzazioni di volontariato. L'albo si articola in tre sezioni:
a)        organizzazioni che hanno come esclusivo scopo sociale la promozione e la tutela della salute, la prevenzione e la rimozione della marginalità e del disagio sociale;
b)        organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale diversi da quelli indicati nella lettera a);
c)         organizzazioni che perseguono fini di promozione e tutela del patrimonio culturale e ambientale."

Art. 5
Modificazione dell'articolo 7
della legge provinciale n. 8
del 1992

1.         Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 1992 è sostituito dal seguente:
"1.       La commissione provinciale per il volontariato è costituita presso la Giunta provinciale ed è composta:
a)        dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;
b)        da cinque funzionari appartenenti alle strutture provinciali competenti in materia di sanità, di politiche sociali, di lavoro, di cultura e di tutela dell'ambiente;
c)         da cinque componenti nominati dalla Giunta provinciale fra persone che abbiano maturato riconosciuta esperienza nell'ambito del volontariato. Uno di essi è designato dal Consiglio provinciale; gli altri sono scelti fra dodici nominativi indicati, d'intesa fra loro, dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 3."

     

Roberto Bombarda

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